Tutti i prodotti distribuiti da Bluepoint Virtual Shopper sono
dotati della garanzia del Costruttore. Fra questi prodotti citiamo
alcuni esempi : APPLE, BROTHER, SHARP, XEROX, MITA, NEC, PANASONIC,
etc.
I suddetti Costruttori dispongono di propri Centri di Assistenza.
I prodotti di tali Aziende hanno, inserite
nelle confezioni, un tagliando di garanzia da compilare ed
inviare da parte dell'Utente in cui sono contenute le specifiche
condizioni di garanzia e le modalità di riparazione.
DIRITTO DI RECESSO
Il decreto legislativo n. 50 del 15/01/92 prevede, a tutela
del consumatore, la possibilità da parte dell'acquirente
di esercitare il diritto di recesso.
L'acquirente, entro 7 giorni dal ricevimento
della merce, può esercitare il diritto di recesso rendendo
il bene acquistato al venditore e ricevendone il rimborso
del prezzo di acquisto.
Il diritto di recesso può essere
invocato nei casi in cui la stipula del contratto avvenga
al di fuori dei locali commerciali del venditore; rientrano
in questo caso, quindi, le merci ordinate per telefono, fax
o e-mail ed inviate con corriere o altro mezzo similare.
Il diritto di recesso si applica alle persone
fisiche che acquistano per scopi diversi dalla propria attività.
Sono quindi esclusi dal diritto di recesso le Aziende, i Professionisti
ed i Rivenditori.
La pagina riporta copia del decreto relativo
al diritto di recesso . Il decreto è stato pubblicato
nella G.U. del 3 febbraio 1992, n. 27.
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
1. Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai contratti
tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque
forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio
del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto
di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di
studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale
al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo
che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza
dell'operatore commerciale.
Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate
dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate
nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione
dell'operatore commerciale.
2. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto
agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria
attività professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che,
in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate
dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività
commerciale o professionale, nonché la persona che
agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.
3. Esclusioni
Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di
beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti
beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura
di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché
i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari
o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati
a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche
i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione
di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere
pagato da parte del consumatore non supera l' importo di lire
cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate
nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo
con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque
le disposizioni del presente decreto nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti,
qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire
cinquantamila.
4. Diritto di recesso
Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito
al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni
indicati negli articoli seguenti.
5. Informazione sul diritto di recesso
Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore
commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui
all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto
e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato
il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti
di società o altra persona giuridica, la denominazione
e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto
al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente
già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità,
l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati
nella lettera b).
Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
1 qualora sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione
di una quota d'ordine, comunque denominata, l'informazione,
di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota
d'ordine separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota
d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore.
Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione
del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta,
nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo
e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché
gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale
documento l'operatore commerciale può richiederne una
copia sottoscritta dal consumatore.
Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o del servizio
oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute
nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può
essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare
il recesso, con la specificazione del relativo termine e con
rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori
elementi previsti nell'informazione.
L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo
di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non
potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
6. Esercizio del diritto di recesso
Il consumatore che intenda esercitare il
diritto di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale
o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso,
una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni che
decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso
in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di
ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti
la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti
la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto
oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per
i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto
sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale
ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto
nel presente decreto.
Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al
consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi
dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta
o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di
tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di
sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero
dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti
riguardanti la fornitura di beni.
La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato
la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera
raccomanda con avviso di ricevimento, che si intende spedita
in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante
entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche
mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini
indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le
medesime modalità, entro le 48 ore successive. Lavviso
di ricevimento non è comunque, condizione essenziale
per provare l' esercizio del diritto di recesso.
Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica
comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro
il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7. Condizioni per l'esercizio del diritto
di recesso
Per i contratti riguardanti la vendita di
beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale
integrità della merce da restituire ai sensi del successivo
art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del
diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art.
6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita
in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita
ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il
diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti
delle prestazioni che siano state già eseguite.
8. Effetti dell'esercizio del diritto
di recesso
Con la ricezione da parte dell'operatore
commerciale della comunicazione di cui al precedente art.
6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti
dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve,
nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel
frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo .
Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore
è tenuto a restituire all' operatore commerciale o
al soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette
giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior
termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del
termine la merce si intende restituita nel momento in cui
viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
L' operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento
della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto
le eventuali spese accessorie, così come individuate
ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione
sia stata espressamente prevista nella nota d' ordine o nell'
informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro
documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei
termini qualora vengano effettivamente restituite spedite
o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora
questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti
del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio
del diritto di recesso.
9. Altre forme speciali di vendita
Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni
o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali
sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una
diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai
contratti conclusi mediante luso di strumenti informatici
e telematici.
Per i contratti di cui al comma 1 linformazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.
Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata
tramite il mezzo televisivo linformazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale
sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art.
5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le
modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato
nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della
merce.
10. Irrinunciabilità del diritto
di recesso
Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
11. Sanzioni
Fatta salva l'azione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma
1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta
o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli
articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio
del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo
sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine
di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito
gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal
comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni.
Nei casi di particolare gravità o di recidività
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, allaccertamento delle violazioni provvedono
, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dallart. della legge 24 novembre
1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
12. Foro competente
Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto la competenza territoriale inderogabile
e del giudice del luogo di residenza o di domicilio del venditore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
13. Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto entra in vigore trenta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
In via transitoria è consentito, per il periodo di
centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della
merce o del servizio oggetto del contratto non contengano
l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 a condizione
che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o
in altro documento consegnato al consumatore.
È altresì consentito per il periodo di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore
per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non
contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché
tale informazione sia comunque fornita al consumatore per
iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.
5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal
consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. (1)
14/03/2008
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